TARI - TASSA SUI RIFIUTI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tassa sui rifiuti ai sensi della L. 147/2013 del 27 dicembre 2013.
La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Il servizio è svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa ambientale.
Per la determinazione dei costi del servizio, a partire dall'anno 2020, si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.
Il tributo è dovuto da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale nei modi previsti dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori di locali o aree.
In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE).
La quota fissa della tariffa per le UTENZE DOMESTICHE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti, ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
La quota variabile della tariffa per le UTENZE DOMESTICHE è determinata in relazione al numero degli occupanti. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono essere altresì dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo famigliare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le badanti che dimorano presso la famiglia.
Per l'applicazione della tariffa le UTENZE NON DOMESTICHE sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio di apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264.
La tariffa è determinata annualmente dal Consiglio Comunale.
Il Comune di Samone ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/09/2020 le tariffe per l'anno 2020, consultabili nell'allegato.
Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157 del 19.12.2019.
Tale tributo provinciale, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo e viene riscosso secondo le modalità definite dalla Legge.
Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.
La tariffa si applica ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
A decorrere dall'anno 2015 (ai sensi del comma 2, dell'art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014) riduzione di due terzi della sola parte variabile per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso.
Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta.
Al fine di agevolare i nuclei familiari residenti che si trovino in situazioni di disagio economico sono state introdotte dal Regolamento Comunale le seguenti riduzioni tariffarie:
Indicatori ISEE |
Percentuale di riduzione sulla quota variabile della tariffa |
Da 0 a 3.000,00 euro |
riduzione del 100% |
Da 3.000,01 a 6.000,00 euro |
riduzione del 50% |
Da 6.000,01 a 7.500,00 euro |
riduzione del 25% |
Alla richiesta di riduzione per disagio economico dovrà essere allegata attestazione reddituale ISEE. La domanda dovrà essere presentata entro la scadenza dell’ultima rata degli avvisi di pagamento e dovrà essere presentata di anno in anno.
Modulo richiesta riduzioni TARI
Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
Modulo dichiarazione TARI utenze domestiche
Modulo dichiarazione TARI utenze non domestiche
Modulo cessazione
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Regolamento TARI (modificato con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 15/09/2020) o rivolgersi all'ufficio tributi del Comune negli orari previsti.